CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza italiana consente di ottenere il passaporto italiano e conferisce al titolare la pienezza dei diritti civili e politici, nonché la condizione di cittadino dell'Unione Europea. La legislazione in materia di cittadinanza è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. 

Chi non è cittadino italiano per nascita lo può diventare: 

per riconoscimento iure sanguinis , se discendente da italiani emigrati all'estero .
per residenza sul territorio della Repubblica.
per matrimonio con cittadino italiano. 

Come richiederla: 
La cittadinanza può essere richiesta per: 

Discendenza
(jure sanguinis): esistono due vie per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis : amministrava o giudiziaria. 
Data la complessità della materia, richiedi di essere contattato per una consulenza.
 

Residenza: 
dagli stranieri che risiedono in Italia e sono in possesso di determinati  requisiti. 


Matrimonio
(jure matrimonii): ​il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo  due anni dal matrimonio , se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni se residente all’estero. 
I termini precedenti sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.


Infine, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara presso il Comune di residenza di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art. 4 comma 2 Legge n. 91/1992). 


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