La
cittadinanza italiana consente di ottenere il passaporto italiano e
conferisce al titolare la pienezza dei diritti civili e politici,
nonché la condizione di cittadino dell'Unione Europea. La
legislazione in materia di cittadinanza è regolata dalla legge 5
febbraio 1992, n. 91.
Chi
non è cittadino italiano per nascita lo può diventare:
per riconoscimento iure sanguinis
, se discendente da italiani emigrati
all'estero .
per residenza sul territorio della Repubblica.
per matrimonio con cittadino italiano.
Come
richiederla:
La
cittadinanza può essere richiesta per:
Discendenza
(jure sanguinis): esistono due vie per il riconoscimento della
cittadinanza italiana jure sanguinis : amministrava o giudiziaria.
Data la complessità della materia, richiedi di essere contattato per una consulenza.
Residenza:
dagli stranieri che
risiedono in Italia e sono in possesso di
determinati requisiti.
Matrimonio
(jure matrimonii): il coniuge, straniero o apolide, di
cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo
due anni dal matrimonio
, se risiede legalmente nel territorio
della Repubblica, oppure dopo tre anni se
residente all’estero.
I termini precedenti sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Infine, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diventa
cittadino italiano se dichiara presso il Comune di residenza di voler
acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data
(art. 4 comma 2 Legge n. 91/1992).