CITTADINANZA PER RESIDENZA

Si può ottenere dopo aver trascorso un determinato periodo di tempo in Italia e se si è in possesso dei requisiti essenziali e discrezionali

Attualmente, la legge prevede due requisiti essenziali per ottenere la cittadinanza italiana per residenza:

1)  La residenza legale (*)

Può ottenere la cittadinanza italiana:

il cittadino extracomunitario che ha maturato 10 anni di residenza in Italia (art. 9 lettera f Legge n. 91/1992).
 
Il cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni in Italia (art. 9 lettera d Legge n. 91/1992). 

Gli apolidi  (art. 9 lettera e Legge n. 91/1992) e i rifugiati politici (art. 16 comma 2 Legge n. 91/1992) se risiedono da almeno 5 anni in Italia.

I titolari di protezione sussidiaria, umanitaria o speciale , devono soddisfare  la regola generale dei 10 anni di residenza legale in Italia

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni), diventa cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art. 4 comma 2 Legge n. 91/1992). 

(*)  Per Residenza legale si deve intendere che sia:
a)       Conforme alla normativa in materia d’immigrazione.
b)  Dimostrabile attraverso l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente del comune di appartenenza.
 
In caso di cancellazione della residenza per un determinato periodo di tempo contatta lo Studio per una consulenza in materia e verificare le possibili soluzioni. 


2)  La conoscenza della Lingua Italiana
E’ necessario dimostrare la conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del Quadro Comune Europeo, tramite opportuna certificazione. 
(N.B.) Sono esentati da questo requisito  solamente i possessori di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

In aggiunta a questi due requisiti essenziali, nella sua ampia discrezionalità in tema di cittadinanza,  l’Amministrazione tiene conto di altri due elementi di valutazione

• Il possesso di redditi sufficienti

Anche se il possesso di redditi sufficienti è stato considerato tradizionalmente un mero elemento di valutazione delle istanze, attualmente il sistema informatico CIVES non permette l'invio delle domande se il richiedente non riesce a dimostrare di aver avuto redditi sufficienti durante gli ultimi 3 anni, al sostentamento di sè e della propria famiglia. Il parametro minimo è l’importo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie. In particolare, una persona singola dovrà dimostrare di avere un reddito personale di almeno 8.263,31 EURO all’anno. In presenza di coniuge a carico, il reddito annuo minimo è pari a 11.362,05 EURO. Inoltre, andranno aggiunti ulteriori 516,46 EURO per ogni figlio a carico. ​Considerato che ai fini del calcolo del redditi si può tener conto delle risorse economiche di cui dispone l'intero nucleo familiare, compresi ingressi non soggetti all'obbligo di dichiarazioni reddituali, si invita per qualsiasi dubbio o chiarimento riguardante il raggiungimento del requisito reddituale, a contattare lo Studio chiedendo una consulenza.  . 

 • Avere tenuto una buona condotta penale
In generale, il richiedente deve dimostrare di aver tenuto sempre una buona condotta e conformarsi alle norme sociali di convivenza in Italia e  deve dimostrare di essere incensurato, ossia di non avere precedenti penali e carichi pendenti, sia in Italia che nel Paese di origine. In alcuni casi, è possibile ottenere la cittadinanza anche se il richiedente non è incensurato, qualora sia intervenuta la riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza. 
Lo Studio si può occupare del procedimento di riabilitazione presso tutti i Tribunali di sorveglianza di Italia. La concessione della riabilitazione per le pene comminate comporta laestinzione di ogni conseguenza penale, civile e amministrativa


Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza per residenza.

Si premette che, per poter inviare la domanda, il richiedente deve prima ottenere lo SPID presso qualsiasi ente certificatore dell'identità digitale. 

La richiesta di cittadinanza italiana per residenza avviene attraverso la compilazione e l'invio telematico della domanda, sull'apposito spazio presente nel portale del Ministero dell’Interno, allegando la seguente documentazione:
 
Carta di identità fronte e retro; 

Passaporto (o titolo di viaggio per rifugiati e apolidi); 

Permesso di soggiorno, per i cittadini extra UE o l'attestato di diritto al soggiorno permanente per i cittadini comunitari. In alternativa, l'attestato di riconoscimento dello status di rifugiato o di apolide

Certificato di nascita del paese di origine legalizzato, tradotto in italiano e con la traduzione legalizzata dall’autorità consolare italiana, oppure munito di apostille se il Paese fa parte della Convenzione dell’Aja del 1961; 

Certificato penale del paese di origine legalizzato, tradotto in italiano e con la traduzione legalizzata dall’autorità consolare italiana, oppure munito di apostille se il Paese fa parte della Convenzione dell’Aja del 1961; 

Certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana livello B1.​ Chi è in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono esenti dalla necessità di dimostrare la conoscenza della lingua a livello b1. Per dubbi, chiarimenti oppure effettuare prenotazioni per l'esame di italiano rivolgersi allo Studio. 

Documentazione attestante il possesso di redditi sufficienti gli ultimi tre anni. In caso di dubbio rivolgersi allo Studio. 

Ricevuta del pagamento  di € 250,00 e  marca da bollo di € 16,00 da effettuarsi tramite PAGOPA.

Lo Studio EPV ha maturato una vasta esperienza nell’ottenere il rispetto da parte dell’Amministrazione dei tempi di legge per la conclusione dei procedimenti, sia agendo nell’ambito amministrativo che, se necessario, ricorrendo alla via giudiziaria.   

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