RIABILITAZIONE

La riabilitazione è un istituto che rientra tra le cause estintive della pena, disciplinato al codice penale agli articoli 178-181. Esso ha lo scopo di reintegrare il reo nella posizione giuridica goduta fino alla pronuncia della sentenza di condanna tramite l'eliminazione delle conseguenze penali diverse dalla pena principale, che sono un ostacolo per il normale svolgimento dell'attività dell'individuo nel contesto civile. 
Si tratta di una causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna, caratterizzata da una funzione premiale e promozionale.
La concessione della riabilitazione, da parte del Tribunale di sorveglianza ex art. 683 c.p.p.  è subordinata alla presentazione di una richiesta presso il Tribunale di Sorveglianza competente, che dimostri il ravvedimento del richiedente. Per poterla richiedere è necessario non aver subito ulteriori condanne nel lasso di tempo predeterminato dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza. Inoltre è necessario dimostrare un buon comportamento successivo, aver pagato le spese legali e aver risarcito alla parte offesa dal reato.
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