La riabilitazione è un istituto che rientra tra le cause
estintive della pena,
disciplinato al codice penale
agli articoli 178-181.
Esso
ha lo scopo di reintegrare
il reo nella posizione giuridica goduta fino alla pronuncia della
sentenza di
condanna tramite l'eliminazione delle conseguenze penali diverse dalla pena
principale, che sono un ostacolo per il normale svolgimento
dell'attività dell'individuo nel contesto civile.
Si tratta di una causa
di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della
condanna,
caratterizzata da una funzione premiale e promozionale.
La
concessione della riabilitazione, da parte del Tribunale di
sorveglianza ex art.
683 c.p.p. è subordinata alla presentazione di una richiesta presso il
Tribunale di Sorveglianza competente, che dimostri il ravvedimento
del richiedente. Per poterla richiedere è necessario non aver subito
ulteriori condanne nel lasso di tempo predeterminato dalla legge e
sino alla data della decisione sull'istanza. Inoltre è necessario
dimostrare un buon comportamento successivo, aver pagato le spese
legali e aver risarcito alla parte offesa dal reato.
Per ulteriori
informazioni, non esitare a chiedere una consulenza allo Studio.