PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Con il termine protezione internazionale  si intende la tutela che viene offerta dallo Stato italiano a persone che sono oggetto di persecuzione, o potenziali vittime di un danno grave, nel loro Paese. Dipendendo dalle condizion concrete possono essere riconosciute diversi livelli di protezione internazionale, tra i quali il grado massimo di tutela viene dato dal riconoscimento dello status di rifugiato. Si distingue tra la concessione dell’asilo politico e della protezione sussidiaria. Il diritto alla protezione internazionale viene costituzionalmente tutelato dall'art. 10 della Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra del 1951. 

Rifugiato/asilo politico:
viene concesso al cittadino straniero che ha il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e, a causa di tale timore, non può godere della protezione di tale Paese. Si può trattare anche di apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e che per le stesse ragioni sopra citate e a causa del medesimo timore, non può o non vuole farvi ritorno.

Protezione sussidiaria:
viene concessa a chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo Stato di origine, subirebbe un grave danno. Può richiedere protezione sussidiaria il cittadino straniero che correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e, a causa di tale rischio, non può o non vuole avvalersi della protezione del suddetto Stato. Anche per l'apolide valgono le stesse considerazioni. Il concetto di danno grave si verifica per coloro che nel paese di origine rischiano la condanna a morte, o all'esecuzione della pena di morte, la tortura, o altra forma di pena o trattamento inumano, o degradante, oppure sussistono minacce gravi alla vita o all’integrità delle persone, derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitti armati interni o internazionali.

Permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Questa tipologia di permesso di soggiorno viene rilasciata quando la Commissione Territoriale non riconosce al cittadino straniero richiedente asilo, né lo status di rifugiato, né la protezione sussidiaria, tuttavia ritiene che sia necessario tutelare il cittadino straniero dal rischio di persecuzioni, trattamenti disumani e degradanti o violazioni sistematiche dei diritti umani. La normativa italiana infatti non consente il respingimento verso lo Stato in cui il cittadino straniero può essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinione politica o condizione personale e sociale oppure verso uno Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione. Inoltre non può essere disposto il respingimento, l’allontanamento o l’estradizione di un cittadino straniero verso uno Stato in cui non sia protetto dal rischio di tortura o nel quale siano accertate sistematiche violazioni dei diritti umani o quando l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e di protezione della salute.

Se ritieni di riunire le condizioni per la concessione della protezione internazionale o se hai fatto domanda di asilo politico, ma è stata rifiutata, e vuoi valutare l’opportunità di presentare ricorso all’autorità giudiziaria?



 
 

TI CONTATTIAMO NOI Richiedi una consulenza