Con
il termine protezione
internazionale si
intende la tutela che viene offerta dallo Stato italiano a persone
che sono oggetto di persecuzione, o potenziali vittime di un danno
grave, nel loro Paese. Dipendendo dalle condizion concrete possono
essere riconosciute diversi livelli di protezione internazionale, tra
i quali il grado massimo di tutela viene dato dal riconoscimento
dello status di rifugiato. Si distingue tra la concessione dell’asilo
politico e della protezione
sussidiaria.
Il diritto alla protezione internazionale viene costituzionalmente
tutelato dall'art. 10 della Costituzione e dalla Convenzione di
Ginevra del 1951.
Rifugiato/asilo
politico:
viene
concesso al cittadino
straniero che ha il timore fondato di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale, o opinione politica,
si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e,
a causa di tale timore, non può godere della protezione di tale
Paese. Si può trattare anche
di apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva
precedentemente la dimora
abituale e che per le stesse ragioni sopra citate e a causa del
medesimo timore, non può o non vuole farvi ritorno.
Protezione
sussidiaria:
viene
concessa a chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel suo Stato di origine, subirebbe un grave
danno. Può richiedere protezione sussidiaria il cittadino straniero
che correrebbe
un rischio effettivo di subire un grave danno e, a causa di tale
rischio, non può o non vuole avvalersi della protezione del suddetto
Stato. Anche per l'apolide valgono le stesse considerazioni.
Il
concetto di danno grave si verifica per coloro che nel paese di
origine rischiano la
condanna a morte, o all'esecuzione della pena di morte, la
tortura, o altra forma di pena o trattamento inumano, o degradante,
oppure sussistono minacce gravi alla vita o all’integrità delle
persone, derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di
conflitti armati interni o internazionali.
Permesso
di soggiorno per “protezione speciale”.
Questa
tipologia di permesso di soggiorno viene rilasciata quando
la Commissione Territoriale non riconosce al cittadino straniero
richiedente asilo, né lo status di rifugiato, né la protezione
sussidiaria, tuttavia ritiene che sia necessario tutelare il
cittadino straniero dal rischio di persecuzioni, trattamenti disumani
e degradanti o violazioni sistematiche dei diritti umani. La
normativa italiana infatti non consente il respingimento verso lo
Stato in cui il cittadino straniero può essere oggetto di
persecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza,
religione, opinione politica o condizione
personale e sociale oppure verso uno Stato in cui non sia protetto
dalla persecuzione. Inoltre non può essere disposto il
respingimento, l’allontanamento o l’estradizione di un cittadino
straniero verso uno Stato in cui non sia protetto dal rischio di
tortura o nel quale siano accertate sistematiche violazioni dei
diritti umani o quando l'allontanamento dal territorio nazionale
comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare e di protezione della salute.
Se
ritieni di riunire le condizioni per la concessione della protezione
internazionale o se hai fatto
domanda di asilo politico, ma è stata rifiutata, e vuoi valutare l’opportunità di presentare ricorso all’autorità
giudiziaria?